Il numero EORI identifica un operatore nelle attività doganali dell’Unione europea. La Commissione chiarisce che uno stesso soggetto può avere un solo identificativo valido alla volta e che, per gli operatori stabiliti nell’Unione, l’attribuzione compete all’autorità doganale del paese di stabilimento. Il codice identifica il soggetto: non certifica l’origine delle merci né sostituisce le verifiche sul prodotto. Fonte: Commissione europea.
Preparare la richiesta attraverso i canali ufficiali
Nelle FAQ doganali, ADM indica la presentazione di un’apposita richiesta di attribuzione con il modello disponibile nella documentazione EORI e rinvia agli uffici territoriali dell’Agenzia. Prima di compilare, conviene verificare sul sito ufficiale le istruzioni e il modulo correnti, senza utilizzare copie conservate da interlocutori esterni come unico riferimento. Fonte: ADM, FAQ sul codice EORI.
La preparazione interna parte dall’identificazione della persona o società che effettuerà l’operazione. Denominazione, sede e riferimenti devono essere coerenti con i documenti aziendali pertinenti. Prima di chiedere un nuovo codice è opportuno ricostruire eventuali attribuzioni già esistenti, coinvolgendo il referente che segue i rapporti doganali. La sola mancanza del numero nei propri archivi non dimostra che non sia mai stato assegnato.
Controllare la validità e conservare l’esito
La Commissione mette a disposizione un servizio di validazione: si inserisce l’EORI e si avvia il controllo. La verifica non richiede di inventare o ricostruire il codice da altri identificativi. L’esito riguarda il numero interrogato e non dimostra, da solo, l’affidabilità commerciale di una controparte. Servizio ufficiale di validazione EORI.
- Usare il numero comunicato dall’autorità o presente nella documentazione aziendale verificata.
- Conservare data, identificativo controllato ed esito insieme al fascicolo dell’operatore.
- In caso di anomalia, controllare l’inserimento e chiedere chiarimenti all’autorità competente prima di improvvisare una nuova registrazione.
Aggiornare l’anagrafica quando cambia l’impresa
La pagina europea precisa che l’EORI non ha una scadenza periodica, ma può essere invalidato, anche in caso di cessazione dell’attività. L’assenza di scadenza non rende superflua la manutenzione dei dati. Cambi di sede, denominazione o assetto devono far partire una verifica delle informazioni registrate e delle procedure applicabili con l’autorità che gestisce l’identificativo.
La nostra proposta organizzativa è assegnare questa verifica a un referente e a un sostituto, collegandola alle modifiche dell’anagrafica aziendale. Il fascicolo dovrebbe contenere comunicazioni, richieste e risposte definitive, evitando che spedizioniere e amministrazione usino versioni diverse. Alla data della presente verifica, l’11 settembre 2026, i riferimenti restano i canali ADM ed europei citati: prima di una nuova operazione occorre controllarne gli aggiornamenti e chiarire tempestivamente le anomalie.




